La risoluzione N. 158/E del 21/12/2017 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente le novità fiscali recate dalla recente Riforma del Terzo Settore.
Nello specifico ribadisce quanto stabilito dall’articolo 102 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 che prevede l’abrogazione dell’esenzione dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo per gli atti connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato.
Dal 1° gennaio 2018 infatti sono entrate in vigore le disposizioni previste, ai fini delle imposte di registro e di bollo dall’art. 82 del Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017).
Tale articolo nello specifico disciplina quanto segue:
- al comma 3, l’applicazione in misura fissa dall’imposta di registro (oltre che dalle imposte ipotecaria e catastale) per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere dagli enti del Terzo Settore di cui al comma 1 del medesimo articolo 82 (enti del terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società); per le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative è prevista l’esenzione dall’imposta di registro;
- al comma 4, l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro (oltre che delle imposte ipotecaria e catastale), alle condizioni normativamente previste, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1;
- al comma 5, l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore di cui al comma 1.
Pertanto, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate ribadisce che tutti i contratti registrati successivamente al 31 dicembre 2017, sono considerati esenti dall’imposta di bollo, mentre sono assoggettati all’imposta di registro in base alla tipologia di contratto di cui si chiede la registrazione.