Crea un ente di terzo settore

Il CSV Cosenza offre ai cittadini che vogliono costituire un Ente di Terzo Settore, un servizio gratuito di consulenza e accompagnamento personalizzato. Un team di esperti illustrerà le varie soluzioni possibili tra le diverse tipologie giuridiche per orientare e guidare alla scelta più idonea.

Il servizio di consulenza viene erogato su appuntamento online oppure in presenza a Cosenza presso l’ufficio in Viale Mancini 77/F. 

Modulistica

Normativa

Domande frequenti

Per costituire ed aprire una associazione di volontariato (o organizzazione di volontariato – ODV) è necessario:
  • determinare lo scopo dell’associazione di volontariato e la sua attività specifica secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). È necessario prevedere almeno sette soci fondatori;
  • preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto, necessari per creare un’associazione di volontariato, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dal D. Lgs. 117/2017;
  • recarsi all’Agenzia delle Entrate per la registrazione dell’associazione di volontariato (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dalla legge). È necessario richiedere l’attribuzione del Codice Fiscale e successivamente presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia per la registrazione (la procedura è quella di “registrazione atti privati” e non è necessario l’intervento di un notaio).
  • fare domanda, presso l’ufficio regionale di competenza, cioè la Regione ove ha sede l’associazione, per l’iscrizione dell’associazione al registro unico nazionale degli enti del terzo settore;
  • dopo aver ottenuto l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, la procedura per costituire un’organizzazione di volontariato può considerarsi conclusa e l’ente potrà iniziare la sua attività.
Secondo il Codice del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, da un numero non inferiore a sette persone fisiche, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Le organizzazioni di volontariato si inquadrano, quindi, come un sottoinsieme degli enti del terzo settore, e si caratterizzano per alcune regole o vincoli peculiari e per alcune agevolazioni fiscali ulteriori rispetto a quelle stabilite per gli ETS – Enti di Terzo Settore (ricordiamo però che per la costituzione di quest’ultimi sono sufficienti tre persone e non sette).
Il numero minimo di associati, richiesto dal Codice del Terzo Settore per la qualifica di OdV o APS, può essere raggiunto anche in un momento successivo alla costituzione. Il Ministero del Lavoro, con nota n. 4995 del 28 maggio, chiarisce alcuni aspetti relativi al requisito numerico di associati per ottenere la qualifica di Organizzazione di volontariato o di Associazione di promozione sociale. Gli artt. 32, comma 1, e 35, comma 1, CTS prevedono che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono avere un numero minimo di associati, pari a 7 persone fisiche; con nota n. 12604 del 29 dicembre 2017 lo stesso Ministero aveva chiarito che il numero minimo di soggetti previsto da tali norme – disposizioni immeditatamente applicabili – dovesse essere presente sin dal momento della costituzione dell’ente, ove questa fosse avvenuta dopo l’entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017). Ora si forniscono ulteriori indicazioni: al fine di non ostacolare eccessivamente gli enti che, nati come semplici associazioni sprovviste del requisito numerico alla data di costituzione, vogliano in seguito iscriversi al RUNTS come OdV o APS, il Ministero del Lavoro prevede un iter per raggiungere l’obiettivo. Il caso sottoposto all’attenzione del Ministero è proprio quello di associazioni, ex art. 36 c.c., costituite dopo l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017) da un numero iniziale di associati inferiore a quello minimo richiesto dagli artt. 32 e 35, e che vogliano successivamente richiedere l’iscrizione nei registri delle APS o OdV, avendo nel frattempo raggiunto un numero di iscritti richiesto. Ebbene, a fronte di un quadro normativo che preveda un numero minimo di costituenti, il mero raggiungimento del numero minimo di associati in un momento successivo alla costituzione non è, di per sé, sufficiente a conseguire la qualifica con l’iscrizione al RUNTS. Se tuttavia, in un momento successivo, con una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di cui rispettivamente agli artt. 32, comma 1 o 35, comma 1 del Codice, dopo aver preso atto della precedente carenza del requisito numerico, si affermi o si ribadisca la volontà di essere OdV o APS ai sensi della vigente normativa in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, potrà ritenersi che, grazie a tale secondo atto che, intervenendo prima della richiesta di iscrizione, integra la volontà espressa nell’atto costitutivo, vengano a sussistere in maniera contestuale entrambi i presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell’associazione attraverso l’iscrizione al Registro.

Per costituire un’associazione non è necessario l’intervento di un notaio. Infatti basta che gli atti, cioè l’atto costitutivo e lo statuto, siano registrati presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate (procedura “registrazione atti privati”). Tale procedura non è molto onerosa, dato che comporta solo il pagamento della tassa di registro e dei bolli da applicare gli atti. È praticamente la stessa procedura usata per registrare qualsiasi contratto o accordo privato.

Ciò vale anche per le Onlus, le Associazioni Sportive Dilettantistiche, i Circoli, le APS e le Associazioni di Volontariato, che si possono costituire tramite la semplice registrazione. Nell’ambito di tale procedura si dovrà richiedere anche il Codice Fiscale che verrà assegnato all’associazione.

L’intervento di un notaio è necessario solo quando l’ente si deve costituire con atto pubblico, come per le fondazioni e le associazioni riconosciute, enti che necessitano di un consistente patrimonio e del riconoscimento della personalità giuridica da parte delle prefetture competenti.