Il CSV Cosenza offre ai volontari degli ETS un servizio di consulenza e accompagnamento per la gestione del proprio ente. Lo staff di consulenti supporta le associazioni negli adempimenti amministrativi.
Il servizio di consulenza viene erogato su appuntamento online oppure in presenza a Cosenza presso l’ufficio in Viale Mancini 77/F.
CONSULENZA FISCALE, AMMINISTRATIVA E GESTIONE ETS
ASSISTENZA ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO RUNTS
Modulistica
Normativa
Domande frequenti
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è uno strumento fondamentale di conoscenza degli enti non profit in quanto riporterà alcune loro informazioni di base e consentirà a chiunque di sapere se un’organizzazione ha determinate caratteristiche.
Quando operativo il RUNTS sarà quindi il luogo digitale e telematico in cui si potranno reperire le seguenti informazioni sull’Ente del Terzo Settore (ETS):
- la denominazione
- la forma giuridica
- la sede legale e le eventuali sedi secondarie
- la data di costituzione
- l’oggetto dell‘attività di interesse generale
- il codice fiscale o la partita iva
- il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo
- le generalità dei rappresentanti legali
- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali e tutte le modifiche agli atti fondamentali dell’ente.
Inoltre, nel RUNTS saranno riportati i rendiconti o i bilanci d’esercizio e il bilancio sociale.
Il RUNTS è composto da 7 sezioni, una per ogni tipologia di ETS:
- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale;
- Enti filantropici;
- Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Altri enti del Terzo settore.
Con decreto ministeriale di prossima emanazione saranno stabilite nel dettaglio le regole per l’iscrizione.
Il Codice del Terzo Settore stabilisce che per la generalità delle organizzazioni il rappresentante legale presenta un’istanza all’Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, con deposito di una serie di documenti tra i quali l’atto costitutivo e lo statuto. Nell’istanza l’ente deve indicare la sezione nella quale intende essere iscritto.
Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda essa si intende accolta; entro quel termine, l’ufficio competente può rifiutare l’iscrizione oppure chiedere all’ente integrazioni o correzioni all’istanza.
Per il periodo transitorio, le APS e le ODV saranno iscritte d’ufficio mediante la trasmigrazione dei dati acquisiti dai registri locali delle APS e delle ODV. Entro i 180 giorni successivi alla trasmigrazione e all’operatività del RUNTS gli uffici locali del RUNTS potranno chiedere informazioni supplementari alle APS e alle ODV.
Per le ONLUS, il decreto ministeriale di prossima emanazione riporterà le modalità di iscrizione delle organizzazioni nel RUNTS.
Il RUNTS sarò operativo almeno 180 giorni dopo l’emanazione del decreto ministeriale, in modo da dar tempo alle Regioni e alle Province autonome di individuare le strutture operative cui affidare i compiti degli Uffici locali del RUNTS.
L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è obbligatoria per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore contenuta nel Codice del Terzo Settore.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18.4.2020, è stato pubblicato il DM 5.3.2020, nel quale sono previsti gli schemi di bilancio che gli enti del Terzo settore (ETS), che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, dovranno applicare a partire dal 2021.
Per gli enti di minori dimensioni (con introiti inferiori a 220.000 euro annui) è previsto il bilancio nella forma di rendiconto per cassa, con applicazione del relativo principio. Anche per tali enti è comunque possibile redigere il bilancio di esercizio che è, invece, richiesto per obbligo agli enti maggiori, che sono altresì tenuti ad applicare il principio della competenza economica.
Il bilancio di esercizio è costituito da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione e l’obbligo di redazione scatta a partire dal primo esercizio successivo a quello in cui vengono rilevati introiti pari o superiori a 220.000 euro annui.
Il Rendiconto per cassa, in sostituzione del bilancio in partita doppia (patrimoniale e finanziario), è dedicato agli enti di piccole dimensioni comunque con introiti inferiori a 220.000 euro nell’intero esercizio, che sono la quasi totalità dei nostri Oratori e Circoli NOI. Dev’essere adottato già dal prossimo esercizio 2021, tuttavia, poiché lo schema ministeriale prevede che nel rendiconto 2021 siano esposti anche i dati riferiti al rendiconto dell’esercizio precedente, è quanto mai utile che anche il rendiconto 2020 sia elaborato sullo schema pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2020.
Alcune voci non sono molto esplicite. Stiamo aspettando la spiegazione dei termini espressi dal Ministero, appena ne abbiamo la “traduzione” inoltreremo apposita nota informativa. Pare evidente che i Circoli debbano adeguarsi alle nuove definizioni per oneri e proventi conosciuti con altri termini.
Lo schema ministeriale è stato messo su una tabella di Excel che provvede automaticamente ai diversi calcoli ivi previsti: a partire dall’anno di esercizio, che il circolo immette una sola volta, e che il foglio indica in sette celle insieme all’anno dell’esercizio precedente in altrettante sette celle; provvede alle somme di ben 24 tabelle, calcola la differenza indicandone la qualità di [Avanzo] o [– Disavanzo] con colore e segno differenti per ciascuno dei dieci raggruppamenti.
Ovviamente non abbiamo ancora pensato come collegare il prospetto a una procedura che gestisce le registrazioni contabili. In questo periodo c’è molto altro di cui preoccuparsi. Speriamo di arrivare preparati al prossimo 2021, d’altronde a essere interessati alla gestione amministrativa non sono solo i circoli di NOI Verona. La segreteria nazionale è attivata in questo senso.
Nell’introduzione, il Decreto Ministeriale precisa i riferimenti al Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ed elenca importanti precisazioni ai fini della corretta valutazione del limite di ricavi da cui discende la libertà di scelta tra Bilancio e Rendiconto.
Il Bilancio è obbligatorio per gli enti con entrate non inferiori a 220.000 euro. Il Rendiconto per cassa è opzionale per gli enti che non raggiungono tale importo. Per avere certezza sulla scelta, lo stesso Decreto precisa che ai fini dell’importo degli introiti comunque denominati occorre escludere le entrate relative a disinvestimenti e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente degli enti.
Sia il Bilancio, sia il Rendiconto devono contenere (obbligatoriamente) una dichiarazione dell’Organo di amministrazione (Consiglio) che documenta il carattere secondario e strumentale della eventuale attività di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.
Di ciascuna Raccolte fondi e dell’utilizzo del Cinque per mille occorre allegare una rendicontazione specifica, anche se – ovviamente – gli importi in essa indicati sono presenti anche nel Rendiconto annuale, accompagnata da una relazione illustrativa chiara e trasparente.
La certificazione del carattere secondario e strumentale delle attività di cui al punto B) del Rendiconto è inserita verso la fine della tabella, con una descrizione provvisoria e incompleta che sarà perfezionata tra qualche tempo e per la quale sarà inoltrata una informazione appropriata: probabilmente una versione aggiornata del foglio di Excel.
Per quanto riguarda la disciplina delle attività commerciali l’art.86 del Codice del Terzo settore ammette la possibilità che le ODV e le APS possano svolgere attività di tipo commerciale individuando un limite massimo di 130.000 euro. Qualora tale limite non venga superato l’associazione potrà applicare il regime forfetario, il quale prevede una tassazione forfetaria a fini IRES: i coefficienti di redditività previsti sono del 3% per le APS e dell’1% per le ODV.
Facciamo un esempio per chiarire meglio: se un’ODV avesse ricavi da attività commerciale pari a 10.000 euro applicherebbe il coefficiente di redditività dell’1%, andando a pagare 24 euro a fini di imposizione IRES; se un’APS avesse ricavi da attività commerciale pari a 10.000 euro applicherebbe il coefficiente di redditività dell’3%, andando a pagare 72 euro a fini di imposizione IRES.
Il regime ad oggetto prevede anche delle importanti agevolazioni ai fini IVA, stabilendo l’esenzione dall’imposta in oggetto sulle attività commerciali svolte (mentre l’IVA sugli acquisti effettuati rimane ovviamente un costo a carico dell’organizzazione) e da tutti gli obblighi previsti dal Decreto IVA. Le ODV e le APS possono optare per tale regime (è infatti una libera scelta dell’ente e non un’imposizione) fintantoché i proventi da attività commerciale non superano i 130.000 euro annui; e, cosa ancora più importante, lo possono applicare anche se l’attività commerciale che svolgono sia prevalente.
Solo per le ODV sono poi previste ulteriori attività non commerciali, e nello specifico:
- la cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
- la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni a carattere occasionale.
Solo per le APS l’articolo 85 stabilisce essere non commerciali:
- le attività istituzionali svolte dietro corrispettivo agli associati e ai familiari conviventi degli stessi: ciò significa che i corsi dietro corrispettivo ai soci saranno considerati non commerciali per gli ETS solamente se a farlo saranno le APS, mentre avranno natura commerciale per tutti gli altri ETS;
- le cessioni a fini istituzionali, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici.