La legge n. 124/2017 introduce alcune misure volte ad assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti introducendo l’obbligo, anche per gli Enti di Terzo Settore, di pubblicare gli importi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni o da altri soggetti pubblici o da i soggetti di cui all’art.2-bis del d.lgs n.33/2013.
Il termine per l’adempimento è stato fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli importi incassati nel corso dell’anno precedente.
Più specificamente, i destinatari dell’obbligo sono raggruppati in due categorie:
- la prima è rappresentata dalle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.
- la seconda categoria è rappresentata dalle imprese.
I soggetti rientranti nella prima categoria sono tenuti alla pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, pari o superiori ad € 10.000, nei propri siti o portali digitali: in mancanza del sito internet è possibile pubblicare i dati sulla pagina Facebook dell’ente o sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce. Rientrano nei contributi ricevuti da “pubblicare” anche le somme derivanti dal 5 per mille. Il limite dei 10.000 euro va inteso in senso cumulativo, ossia al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica dovranno contenere i seguenti elementi:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata;
- data di incasso;
- causale.
L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione potrebbe comportare il rischio di dover restituire le somme percepite.