Regime Fiscale ASD: chiarimenti Agenzia delle Entrate

Regime Fiscale ASD: chiarimenti Agenzia delle Entrate

sportCon la circolare N. 18/E del 1 Agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni punti, relativi alle agevolazioni fiscali delle Associazioni Sportive Dilettantistiche non lucrative in attuazione del Codice del Terzo Settore (CTS). 

Quest’ultimo, infatti, reca alcune disposizioni modificative nell’ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo di cui alla Legge 398/91 prevedendo, da un lato, la disapplicazione di tale regime per gli Enti del Terso Settore (ETS) e, dall’altro, l’abrogazione delle norme che attualmente estendono tali agevolazioni alle associazioni pro-loco, bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare regolarmente costituite senza fini di lucro.

Tali modifiche recate dal CTS relativamente all’applicabilità del regime agevolativo di cui alla Legge 398/91 troveranno applicazione a decorrere dal termine previsto dall’art. 104 comma 2, del CTS ossia a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque non prima dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In sintesi, successivamente all’entrata in vigore del RUNTS il regime fiscale di favore di cui alla Legge 398/91:

  • non potrà più trovare applicazione in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che sceglieranno di assumere la qualifica di enti del Terzo settore iscrivendosi nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
  • non potrà più trovare applicazione, a prescindere dall’iscrizione o meno nel Registro unico nazionale del Terzo settore, per le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco nonché per le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro;
  • continuerà a trovare applicazione per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore. 

Il CTS reca anche alcune disposizioni che incidono sull’ambito di applicazione dell’art. 148 del TUIR (Testo Unico Imposta sul Reddito). In particolare esclude dal novero delle tipologie di enti non commerciali associativi destinatari di agevolazione le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona. Restano, invece, nell’ambito di applicazione dell’art. 148 comma 3 del TUIR le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose nonché le associazioni sportive dilettantistiche (che non scelgano di diventare ETS).

Anche in questo caso, tali disposizioni, entreranno in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque non prima dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

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