Modello EAS: comunicazione variazioni entro il 31 marzo

Modello EAS: comunicazione variazioni entro il 31 marzo

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Il Modello EAS (Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) istituito dall’art.30 del D.L. 185 del 2000 è un provvedimento che riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit e si compone di 37 domande grazie alle quali l’Agenzia delle Entrate è in grado di conoscere i principali dati fiscali degli enti associativi.

Tale modello interessa sia le associazioni neo costituite che gli enti già costituiti. Nel primo caso le nuove organizzazioni hanno l’onere di presentare esclusivamente per via telematica, il Modello EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Qualora, successivamente al primo invio del modello, siano avvenute variazione dei dati comunicati (salvo alcune eccezioni), occorre presentare nuovamente il modello EAS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione. Conseguentemente, entro il 31 marzo 2021 occorrerà presentare il modello EAS con riferimento alla variazione dei dati avvenuti nel 2020.

Ricordiamo che non costituisce modifica da comunicare all’Agenzia delle Entrate la variazione degli aspetti quantitativi riferiti all’ammontare di:

  • ricavi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità;
  • costi sostenuti per pubblicità per autopromozione;
  • raccolte pubbliche di fondi;
  • entrate complessive;
  • numero degli associati;
  • erogazioni liberali;
  • contributi pubblici.

Precisiamo subito che sono esonerate dall’invio di tale Modello e quindi non lo devono presentare:

  • le Organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nell’Albo regionale;
  • le Onlus iscritte all’Anagrafe Unica dell’Agenzia delle Entrate;
  • le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime 398 e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che non svolgono attività commerciale e che si limitano ad incassare le quote associative.

Peraltro, non è necessaria la presentazione di un nuovo modello EAS, qualora si sia verificato soltanto un mutamento del rappresentante legale, ovvero si sia verificata una variazione dei dati dell’ente, in quanto si tratta di informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria (R.M. n. 12/E/2010) comunicati attraverso il Modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il Modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche Partita IVA).

Il CSV di Cosenza resta a disposizione delle associazioni interessate per ulteriori informazioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 attraverso il numero di telefono 0984.464674.

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