Erogazioni liberali a favore delle ONLUS: detrazione IRES al 19% per gli Enti non commerciali

Erogazioni liberali a favore delle ONLUS: detrazione IRES al 19% per gli Enti non commerciali

Le erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS sono detraibili fiscalmente sia per le persone fisiche (ai sensi dell’art. 15 del TUIR), sia per i titolari di reddito d’impresa e gli enti non commerciali (artt. 100 e 147 del Testo Unico).

In data 17 ottobre 2014 è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate la Risoluzione 89/E, in materia di detraibilità ai fini IRES da parte di enti non commerciali di liberalità erogate in favore di ONLUS, chiarimento resosi necessario alla luce delle modifiche apportate al Tuir dalla legge 96/2012.

L’amministrazione finanziaria, infatti, ha fatto presente come «la legge 96/2012 sia incorsa in un errore non coordinando i testi degli articoli 15 e 147 del Tuir».
Prima delle suddette modifiche, l’art. 15 comma 1 (lett. i-bis) del Tuir prevedeva la detraibilità dall’IRPEF di una somma pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, di importo non superiore a 2.065 euro, effettuate nei confronti delle predette organizzazioni. La nuova disposizione, invece, prevede, per le persone fisiche, la possibilità di detrarre un importo pari al 24% (26% a decorrere dall’anno 2014) per le erogazioni in denaro in favore delle Onlus per un importo non superiore a 2.065 euro annui.
L’Agenzia delle entrate, pertanto, ribadisce che per quanto riguarda le liberalità in denaro in favore delle Onlus si debbano continuare a considerare detraibili dall’imposta dovuta dagli enti non commerciali residenti nella misura del 19% così come stabilito dallo stesso art. 147 del TUIR.
L’art. 15 commi 2 e 3 della Legge 96/2012, in seguito, ha modificato e trasposto al nuovo comma 1.1 del medesimo art.15 del TUIR le disposizioni in materia, definendo esclusivamente per le persone fisiche una detrazione per erogazioni liberali in denaro in favore di ONLUS pari a:
24% dell’onere se sostenuto fino al 31 dicembre 2013 (fino a 2.065 euro all’anno)
• 26% dell’onere se sostenuto dal 1 gennaio 2014 (fino a 2.065 euro all’anno)
L’art.147 del TUIR disponeva la possibilità di detrarre tali spese previste per le persone fisiche anche per gli enti non commerciali; tuttavia, esso non è stato coordinato con la Legge 96/2012 e fa tuttora esplicito riferimento all’art.15 comma 1 lettera i-bis) del TUIR.
Pertanto, da un’interpretazione sistematica delle norme l’Agenzia chiarisce che il legislatore non volesse escludere la detraibilità di tali spese per gli enti non commerciali e che la percentuale debba continuare ad essere quella del 19%, come previsto dall’art.147 del TUIR.

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