Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha approvato i nuovi modelli di bilancio di esercizio che dovranno utilizzare gli enti del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del relativo Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
In particolare, il decreto, così come riportato in Gazzetta Ufficiale, stabilisce che:
- gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate (comunque denominate) non inferiori a 220.000 euro, sono tenuti a redigere il bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale (Mod. A), rendiconto gestionale (Mod. B) e relazione di missione (Mod. C);
- gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate (comunque denominate) inferiori a 220.000 euro, possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa (Mod. D);
- ai fini dell’individuazione della categoria di appartenenza, rileva il volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate (comunque denominate) conseguiti sulla base del bilancio dell’esercizio precedente;
- gli enti di cui al precedente punto 1) adottano il principio di competenza economica, mentre quelli di cui al punto 2) possono utilizzare il principio di cassa;
- la relazione di missione illustra:
- le poste di bilancio;
- l’andamento economico e finanziario dell’ente;
- le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- A tal fine – precisa il decreto in commento – si cumulano “informazioni che il codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione”;
- pur essendo gli schemi di bilancio “fissi”, è possibile suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza peraltro eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente, qualora tale ulteriore suddivisione favorisca la chiarezza del bilancio;
- è inoltre possibile raggruppare le citate voci quando tale raggruppamento risulta irrilevante oppure favorisce la chiarezza del documento contabile nel suo complesso.
Questa modulistica di approvazione ministeriale è applicabile ai bilanci dell’anno 2021 e dovrà essere utilizzata dagli ETS a seconda di quanto compete alle categorie di maggiori e minori dimensioni.
I modelli sono contenuti nella Gazzetta Ufficiale.