A decorrere dall’anno 2018 con la Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) si configurano una serie di obblighi di pubblicità a carico di una serie di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni.
Sono obbligati a tale adempimento:
- le associazioni e le fondazioni con qualifica di Onlus (anche le Onlus di diritto, tra cui le Organizzazioni di Volontariato)
- le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale
- le associazioni dei consumatori a livello nazionale
- le imprese
Questi soggetti devono pubblicare, «entro il 28 febbraio di ogni anno», nei propri siti o portali digitali le informazioni relative “a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente” per importi superiori a 10.000 euro.
La disposizione precisa che l’obbligo di pubblicità decorre dal 2018. Si è però manifestato il dubbio se la norma possa riferirsi anche agli importi ricevuti all’anno 2017, che dovrebbero essere così pubblicati entro il 28 febbraio 2018.
Vi sono infatti due linee di pensiero. La prima si basa su quanto esplicitamente dichiarato dal legislatore in quanto stabilisce espressamente che l’obbligo di pubblicità decorre dal 2018 (art. 1, c. 125: «a decorrere dall’anno 2018»). Una diversa interpretazione, farebbe in realtà retroagire l’obbligo di pubblicità all’anno 2017.
In assenza di una previsione esplicita, l’orientamento più plausibile va nella direzione di un adempimento da attivare a partire dal prossimo anno, per le somme relative al 2018. L’art.1, c. 125, terzo periodo, introduce poi una disposizione sanzionatoria in caso di mancato assolvimento degli obblighi pubblicitari. In caso di mancata pubblicazione, i soggetti inadempienti sono tenuti alla restituzione delle somme entro tre mesi dalla data di scadenza dell’obbligo (28 febbraio di ciascun anno).