L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.13/E, disciplina la proroga dei termini per l’integrazione documentale per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011. Gli enti del volontariato possono avvalersi della proroga per l’integrazione documentale a condizione che abbiano prodotto per via telematica la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato, regolarmente redatta sugli appositi moduli, entro il:
- 20 aprile 2009, per l’esercizio finanziario 2009 (anno d’imposta 2008);
- 7 maggio 2010, per l’esercizio finanziario 2010 (anno d’imposta 2009);
- 7 maggio 2011, per l’esercizio finanziario 2011 (anno d’imposta 2010).
È possibile sanare:
a) l’omessa dichiarazione sostitutiva;
b) la mancata allegazione del documento di identità;
c) la mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva;
d) l’utilizzo per la redazione della dichiarazione sostitutiva di modulo non conforme a quello approvato ovvero privo delle indicazioni necessarie.
NB: Gli enti che sono stati esclusi dal beneficio per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre i termini originariamente previsti (30 giugno 2009, per l’esercizio finanziario 2009, 30 giugno 2010, per l’esercizio finanziario 2010 e 30 giugno 2011, per l’esercizio finanziario 2011) non sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione sostitutiva purché quella originariamente prodotta risulti
regolarmente sottoscritta, completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento del legale rappresentante pro tempore dell’ente firmatario.
Ai fini della regolarizzazione, la dichiarazione sostitutiva, attestante il perdurare del possesso dei requisiti previsti dalla norma per accedere al beneficio, deve essere sottoscritta dall’attuale legale rappresentante dell’ente e trasmessa a mezzo raccomandata a.r. – entro il termine ultimo del 31 maggio 2012 – alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente.
Alla dichiarazione sostitutiva, deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del rappresentante dell’ente che sottoscrive.
Qualora l’ente interessato proceda all’integrazione documentale delle domande di iscrizione per più esercizi finanziari oggetto della proroga, il rappresentante legale è tenuto a redigere distinte dichiarazioni per ogni annualità che intende regolarizzare. Ciascuna dichiarazione sostitutiva dovrà essere spedita in separato plico.