ETS. Adeguamento statuti anche dopo il 2 agosto

ETS. Adeguamento statuti anche dopo il 2 agosto

adeguamenti statutari terzo settoreIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una nota lo scorso 31 Maggio in cui si chiarisce che gli enti non profit potranno adeguare i propri statuti, per diventare ente del terzo settore, anche dopo il 2 agosto 2019.

Secondo un articolo pubblicato su Cantiere terzo settore “la scadenza riguarda solo la possibilità di utilizzare il regime “alleggerito”, che prevede le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria e attiene alle sole procedure per la iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (Runts), e quindi non ai requisiti per il mantenimento della iscrizione agli attuali registri delle organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus”. Le modifiche statutarie riguardano, in sintesi, le Odv, Aps e Onlus per le quali è prevista la possibilità di introdurre le modifiche entro il 02/08 con un regime assembleare agevolato.

Pertanto, se l’ente provvedesse all’adeguamento statutario dopo il termine ultimo previsto dalla legge (2 agosto), ciò non comprometterebbe l’iscrizione agli attuali registri Odv, Aps e  anagrafe delle Onlus né inciderebbe sulle agevolazioni fiscali applicabili in questo periodo transitorio. Per tutti gli altri enti non iscritti al Registro del Volontariato, delle APS o all’anagrafe delle ONLUS, se vorranno iscriversi al Runts, dovranno seguire le indicazioni previste dal proprio statuto (tendenzialmente con maggioranze rinforzate).

Resta invariata, dopo tale data, per le Odv e le Aps la trasmigrazione dal registro precedente al nuovo registro unico. “La verifica dei requisiti sarà in mano agli uffici territorialmente competenti del Runts che, una volta costituiti, avranno 180 giorni di tempo per esercitare le attività di controllo, in particolare su atto costitutivo e statuto. In questa fase di verifica, gli enti continuano ad essere considerati Aps e Odv. Se in questa fase l’ufficio territoriale dovesse sollevare l’esigenza di ulteriori modifiche statutarie, gli enti avranno tempo 60 giorni dalla notifica per provvedere alle modifiche (con le maggioranze previste da statuto) e alla trasmissione delle informazioni e documenti richiesti. L’assenza di inoltro determinerà la mancata iscrizione al registro unico”.

Le Onlus possono adeguare il proprio statuto agli indirizzi della nuova normativa entro il 2 agosto 2019 subordinando l’efficacia di tali modifiche all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, su cui si aspetta ancora il parere della Commissione europea.

“Per l’inserimento del Runts, inoltre, le Onlus, dovranno aspettare un apposito decreto che ne chiarisca le modalità, vista la natura eterogenea di questa qualifica e l’impossibilità di ricondurla a una specifica sezione del registro”. Pertanto la verifica della adeguatezza del nuovo statuto al codice del terzo settore sarà condotta dagli istituendi uffici del Runts territorialmente competenti.

Chiarimenti emergono, inoltre, in merito al numero minimo di soci per la costituzione di ODV ed APS ed anche per quanto riguarda le deleghe. In merito ai soci si precisa che, se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci, e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l’iscrizione al registro unico come Odv o Aps, è sufficiente una delibera assembleare, nella quale sarà necessario prendere atto del mancato requisito numerico al momento della costituzione, affermare o ribadire la volontà di essere Odv o Aps ai sensi della nuova normativa e dare mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

In riferimento alle deleghe, anche nei casi di piccole organizzazioni, il numero delle stesse non può scendere al di sotto del limite previsto dalla legge. Non è possibile, inoltre, affidare deleghe a membri di organi amministrativi o di controllo.

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