Contributo ordinario per l’attribuzione e l’erogazione dei contributi per acquisti di beni di utilità sociale in favore delle associazioni di volontariato (Legge n. 266 del 1991) ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS (Decreto legislativo 460/1997) per l’acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
Possono presentare la domanda per l’attribuzione del contributo i seguenti soggetti:
a) le associazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall’articolo 3 della Legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della stessa Legge;
b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS in possesso dei requisiti di cui all’art.10 del Decreto legislativo n. 460/1997, iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS di cui all’articolo 11 del medesimo Decreto legislativo.
Le domande di contributo devono essere inviate tramite raccomandata A/R oppure PEC al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il 31 dicembre 2016, fa fede il timbro postale d’invio, e devono riguardare acquisti e/o acquisizioni effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.