Le nuove linee guida ministeriali chiariscono che l’obbligo di devoluzione del patrimonio può sorgere in diverse circostanze. Il caso più noto è quello dello scioglimento o dell’estinzione dell’ente, ma la devoluzione può rendersi necessaria anche quando un ETS (Ente di Terzo Settore) decide di cancellarsi dal RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) continuando a operare come ente di diritto civile oppure nel caso di perdita della qualifica di ONLUS, compresa l’ipotesi della mancata iscrizione al RUNTS entro i termini previsti dalla normativa.
È importante evidenziare che non sempre l’ente è tenuto a devolvere l’intero patrimonio accumulato nel corso della propria attività. La disciplina distingue infatti tra scioglimento dell’ente e semplice uscita dal RUNTS.
Nel primo caso, quando l’ETS cessa definitivamente la propria attività, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati secondo quanto previsto dallo statuto e previa acquisizione del parere dell’Ufficio RUNTS competente.
Diversa è invece la situazione dell’ente che esce dal RUNTS, ma continua a operare. In questo caso non deve essere devoluto l’intero patrimonio, bensì soltanto il cosiddetto patrimonio incrementale, vale a dire l’incremento patrimoniale maturato durante il periodo in cui l’organizzazione ha beneficiato della qualifica di ETS.
Le linee guida definiscono il patrimonio incrementale come la differenza tra il patrimonio esistente al momento dell’uscita dal RUNTS e quello posseduto dall’ente al momento dell’iscrizione al Registro (o ai precedenti registri di settore nei casi di continuità). Qualora dal confronto emerga che il patrimonio finale è uguale o addirittura inferiore a quello iniziale, non vi sarà alcuna somma da devolvere.
Ciò non significa però che l’ente possa evitare il procedimento previsto dalla normativa. Il Ministero chiarisce, infatti, che il parere dell’Ufficio RUNTS è necessario anche quando il patrimonio incrementale risulta pari a zero, poiché è proprio attraverso l’istruttoria e la verifica documentale che viene accertata l’assenza di risorse da devolvere.
Per avviare la procedura occorre predisporre una serie di documenti, tra cui la delibera dell’organo competente, una situazione patrimoniale aggiornata e tutta la documentazione utile a ricostruire il patrimonio iniziale e quello finale. Le nuove disposizioni prevedono, inoltre, l’intervento di un revisore legale, chiamato ad attestare la consistenza del patrimonio e l’eventuale quota non soggetta a devoluzione. Per gli enti che redigono il rendiconto per cassa può essere necessario integrare la documentazione con inventari dei beni, estratti conto e altri elementi utili a ricostruire correttamente la situazione patrimoniale.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo deve essere destinato ad altri Enti del Terzo Settore secondo le indicazioni contenute nello statuto e nel rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa.
Particolare attenzione deve essere posta al corretto svolgimento della procedura. La devoluzione effettuata senza il preventivo parere dell’Ufficio RUNTS o in modo difforme rispetto a quanto autorizzato può, infatti, comportare sanzioni amministrative a carico dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi amministrativi dell’ente.
In conclusione, le nuove linee guida forniscono indicazioni operative molto attese dagli enti e contribuiscono a chiarire una materia particolarmente complessa. Per questo motivo, prima di intraprendere percorsi di scioglimento o di cancellazione dal RUNTS, è opportuno verificare attentamente la propria situazione patrimoniale e acquisire tutte le informazioni necessarie per gestire correttamente gli adempimenti richiesti.
