
Contributi ambulanze e autoveicoli per attività sanitarie
Contributi per l’acquisto da parte di organizzazioni di volontariato di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali. Scadenza: 31.01.2026
| ENTE EROGATORE | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
| OGGETTO | In applicazione dell’articolo 5, comma 1, del D.M. 16 novembre 2017, con il presente Avviso sono definite le modalità di presentazione delle domande di contributo relative agli acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Le tipologie di beni ammissibili sono suddivise in tre macrocategorie: a) Ambulanze o veicoli per attività sanitaria e/o rispettivo allestimento. Ai sensi dell’art.3, comma 1 del D.M. 16 novembre 2017, sono veicoli per attività sanitaria i veicoli immatricolati ad uso speciale. In questi casi sul libretto di circolazione deve essere riportata una delle seguenti diciture: automedica; veicolo soccorso avanzato; trasporto plasma e organi; ambulatorio mobile; autoemoteca. È ammessa la richiesta di contributo anche per fatture relative al solo allestimento. Rientrano in questa tipologia le attrezzature sanitarie, gli impianti e gli elettromedicali (ad esempio defibrillatori, barelle, etc.) utilizzate esclusivamente su ambulanze e veicoli per attività sanitaria. Sono in ogni caso esclusi i pezzi di ricambio e le manutenzioni. b) Beni strumentali. Sono ammissibili i beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) e y), del decreto legislativo n. 117 del 2017, che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di utilizzi diversi senza radicali trasformazioni. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo: 1. altri veicoli e/o il relativo allestimento; 2. elettromedicali e attrezzature sanitarie riutilizzabili; 3. divise e dispositivi di protezione individuale (DPI); 4. attrezzature per la formazione che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di utilizzi diversi; 5. altri beni, da descrivere puntualmente indicando l’utilizzo previsto |
| CHI PUÒ PARTECIPARE | Possono presentare la domanda per l’attribuzione dei contributi: a) le organizzazioni di volontariato che entro il termine di presentazione della domanda, di cui al successivo paragrafo 3.2, risultino iscritte nella corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito, RUNTS). Il contributo può essere richiesto per l’acquisto di autoambulanze, di autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali e per l’acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. b) le fondazioni che alla data di presentazione della domanda risultino iscritte nel RUNTS. Il contributo può essere richiesto per l’acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. c) le fondazioni non iscritte al RUNTS che alla data di presentazione della domanda risultino iscritte all’anagrafe delle Onlus di cui all’art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Anche per tali enti, il contributo può essere richiesto per l’acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. |
| MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE | Le domande di contributo vanno inviate utilizzando la relativa piattaforma informatica raggiungibile a questo link. La piattaforma per la presentazione della domanda è attiva dal 2 gennaio 2026 al 31 gennaio 2026. |
| DETTAGLI | Vai alla pagina dedicata |