Runts in Gazzetta Ufficiale. Cosa c’è da sapere

Runts in Gazzetta Ufficiale. Cosa c’è da sapere

RUNTSUna tabella riassuntiva con le ultime novità.

Il 21 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di attuazione del Codice del Terzo Settore che disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Di seguito una tabella riassuntiva per saperne di più.

 

Oggetto e finalità

·   Le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;

·  le modalità di deposito degli atti previsti;

·  le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;

·    le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

 

Struttura del RUNTS

Il RUNTS è composto da sette sezioni:

·    organizzazioni di volontariato;

·    associazioni di promozione sociale;

·     enti filantropici;

· imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali;

·    reti associative;

·    società di mutuo soccorso;

·    altri Enti del Terzo settore.

 

Gestione del RUNTS

Il RUNTS è gestito dall’Ufficio statale e dagli Uffici regionali e provinciali in collaborazione tra loro e nel rispetto delle disposizioni del Codice e del decreto in esame.

Le imprese sociali sono invece tenute e gestite dall’Ufficio del Registro delle imprese.

 

Comunicazioni con gli Uffici del RUNTS

Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS, incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS, devono essere presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente con modalità telematiche tali da consentire l’identificazione legale del mittente, la gestione telematica del procedimento da parte dell’Ufficio competente, il rilascio di ricevute di avvenuta ricezione da parte del sistema telematico e di avvenuta protocollazione da parte dell’Amministrazione ricevente. Gli enti che presentano la domanda di iscrizione devono essere dotati di posta elettronica certificata (PEC) che devono fornire al momento dell’iscrizione.

 

Effetti dell’iscrizione nel RUNTS

 

L’iscrizione nel RUNTS qualifica l’Ente quale Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.

 

Domanda di iscrizione

 

La domanda di iscrizione nel RUNTS deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, corredata dai seguenti allegati:

a) atto costitutivo. Qualora gli enti non siano in grado di depositare l’atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificarne l’irrecuperabilità, gli stessi possono depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

c) per gli enti già esercitanti l’attività da uno o più esercizi, rispettivamente l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;

d) in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima. Qualora l’ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere allegata un’attestazione per ciascuna rete.

 

Verifica presentazione domanda al RUNTS

Ricevuta la domanda, l’Ufficio competente deve verificare, sulla piattaforma informatica del RUNTS, la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell’iscrizione. In caso di correttezza e completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché di sussistenza delle condizioni previste dal Codice, entro 60 giorni, con apposito provvedimento, l’Ufficio deve disporre l’iscrizione dell’ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione.

In caso di domanda non corretta o incompleta, o qualora da quanto risultante agli atti emergano esigenze di integrazioni o chiarimenti o di documentazione integrativa anche al fine di suffragare la correttezza delle informazioni fornite, entro 60 giorni deve invitare l’ente a completare o rettificare la domanda di iscrizione o integrare la documentazione fornita, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni. Ed ha ulteriori 60 giorni di tempo per valutare la nuova documentazione così ottenuta e disporre l’avvenuta iscrizione o i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di iscrizione.

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