Con la Risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità attraverso le quali è possibile sanare eventuali irregolarità che abbiano determinato l’esclusione dagli elenchi dei beneficiari.
Il comma 2 dell’articolo 2, D.L. 16/2012 prevede che: “A decorrere dall’esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo:
- abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
- versino contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.
Pertanto, gli enti che abbiano omesso o effettuato irregolarmente gli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo del 5 per mille per l’anno finanziario 2013, e dunque non risultano iscritti negli elenchi dei beneficiari ormai di imminente pubblicazione (prevista per il 27 maggio 2013), hanno l’opportunità di sanare le eventuali carenze versando, tramite modello f24 (codice tributo 8115) la sanzione di 258,00 euro e ripresentando la domanda in maniera completa entro il 30 settembre 2013.