Tutti i soggetti del volontariato beneficiari del cinque per mille sono tenuti alla rendicontazione entro un anno dall’accredito della somma e alla custodia di tale documentazione presso la sede legale per un periodo di dieci anni.
L’obbligo di invio della rendicontazione alla Direzione Generale del Terzo Settore è a carico solo di quegli Enti che abbiano percepito somme pari o superiori a 20 mila euro. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale ha pubblicato nei giorni scorsi delle nuove Linee guida per la rendicontazione delle somme relative al 5 per mille con un’importante novità.
Sarà infatti possibile, per le associazioni beneficiarie del contributo…
“accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando che l’Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al rendiconto le finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale dell’organo competente previsto dallo Statuto in cui viene deliberato l’accantonamento e specificata la destinazione delle somme. Inoltre, l’Ente beneficiario dovrà allegare tutta la documentazione relativa al futuro utilizzo delle somme (es: in caso di accantonamento per costruzione immobile o sua ristrutturazione l’Ente dovrà allegare permessi di costruzione, progetti e/o preventivi di spesa).
E’ obbligatorio, comunque, per gli Enti spendere tutte le somme accantonate e rinviare il modello di rendiconto opportunamente compilato entro 24 mesi dalla percezione del contributo.”
Pertanto alla luce del nuovo indirizzo del Ministero è divenuto possibile per le Organizzazioni di Volontariato accantonare in tutto o in parte le somme relative al 5×1000 se si dimostra, con opportuna documentazione, che tali somme saranno destinate alla realizzazione di specifici obiettivi futuri. Resta, comunque, l’obbligo per l’Ente di spendere l’intera somma accantonata entro 2 anni dalla percezione delle somme loro spettanti.