La sponsorizzazione per gli enti non profit

La sponsorizzazione per gli enti non profit

Sempre più frequentemente, le organizzazioni senza scopo di lucro realizzano attività di varia natura coinvolgendo imprese o soggetti lucrativi a sostegno delle proprie iniziative.
Uno strumento utilizzato dalle Associazioni non profit è quello della sponsorizzazione, che risulta a tutti gli effetti un’attività commerciale per cui non soggetta a decommercilizzazione.


La sponsorizzazione, infatti, è regolata da un contratto che prevede che il soggetto sponsor (azienda) si impegni ad una prestazione in denaro o in natura nei confronti del soggetto sponsorizzato (ente non profit) che, di contro, pubblicizza e/o propaganda il prodotto, il marchio, il servizio, o, comunque, l’attività produttiva dello sponsor.
L’ obiettivo è quello di capire se e come sia compatibile un’attività commerciale con la veste dell’organizzazione di volontariato.
La Legge 266/91 (Legge Quadro sul Volontariato), come si sa, elenca all’articolo 5, c 1 sette tipologie di entrate dalle quali le organizzazioni di volontariato “traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività”. Detto elenco ricomprende alla lettera anche le “entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali”, successivamente disciplinate dal DI 25 maggio 1995.
Tuttavia, l’attività di sponsorizzazione, non sembra rientrare tra le attività marginali per cui è impossibile considerarla tale.
Vi è poi chi tende a “consentire” l’attività di sponsorizzazione solo se la stessa è legata a raccolte pubbliche di fondi.
In tal caso bisogna tenere presente un elemento importante quello della occasionalità. Le ONLUS, infatti, possono mettere in atto rapporti di sponsorizzazione nel solo caso questi si verifichino, appunto, in occasione delle raccolte pubbliche di fondi.
E’ anche vero, però, che l’Amministrazione Finanziaria afferma che “sarebbe tuttavia necessario evidenziare il carattere sostanzialmente liberale della causa negoziale, emergente in particolare dalla prevalenza della somma versata dall’impresa rispetto al valore economico della prestazione pubblicitaria ricevuta”. In poche parole le somme stanziate per sostenere quella particolare manifestazione devono essere superiori al valore economico della pubblicità ricevuta. In altri termini l’elargizione non assume in tal caso la veste di sponsorizzazione ma di donazione.
E’ chiaro che il rapporto tra prestazione pubblicitaria e somma versata dalle aziende qualificherà il rapporto.
Pertanto se ci si limita ad un ringraziamento pubblico per il sostentamento generale della giornata di sensibilizzazione, il rapporto sarà di donazione.
Se, invece, dal tipo di rapporto intrapreso tra azienda e ente non commerciale, si evince che senza la pubblicazione del logo in quella particolare iniziativa, l’azienda non avrebbe corrisposto la somma stanziata, allora si avrà attività di sponsorizzazione.

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