Il 10 luglio scorso è stato emanato dall’Agenzia delle Entrate un Provvedimento, necessario per definire i criteri e le modalità di applicazione e fruizione di due crediti d’imposta:
- il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
- il credito d’imposta per le spese di sanificazione e quelle derivanti all’acquisto di dispositivi di protezione.
Si tratta di due diverse agevolazioni fiscali, con regole diverse una dall’altra, vediamo di seguito di cosa si tratta nello specifico.
Spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione – art. 125 DL 34
Ai contribuenti viene riconosciuto un credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2020 in merito ad interventi necessari per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonchè per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Al fine di ottenere il credito d’imposta i contribuenti dovranno fare richiesta all’agenzia entrate, con le consuete modalità telematiche, direttamente oppure tramite un commercialista o altro intermediario abilitato.
Adeguamento degli ambienti di lavoro – art. 120 DL 34
Ai contribuenti viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (il tetto massimo di spese agevolabili euro 80.000).
Rientrano tra le spese agevolabili gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonchè in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Di seguito si riporta una tabella esplicativa al fine di comprendere meglio non solo le spese ammissibili ma anche tempi e modalità relativa alla richiesta del credito da parte dei contribuenti interessati.
| Credito d’imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione (DL 34 art. 125) | Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (DL 34 art. 120) |
Spese ammissibili
| – la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; – l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; – acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; – l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cuialla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; – l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
| – interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, – realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, – l’acquisto di arredi di sicurezza, – investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa – l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. |
Modalità della richiesta | Richiesta all’Agenzia Entrate, solo con F24 in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite un commercialista o altro intermediario abilitato. Ad oggi mancano i codici tributo da utilizzare. | Richiesta all’Agenzia Entrate, solo con F24 in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite un commercialista o altro intermediario abilitato. Ad oggi mancano i codici tributo da utilizzare. |
Tempi | La Comunicazione potrà essere inoltrata a partire dal prossimo 20/07/2020 e fino al termine (breve) del 07/09/2020. | La Comunicazione potrà essere inoltrata a partire dal prossimo 20/07/2020 e fino al termine (lunghissimo) del 30/11/2021. |
Soggetti interessati dall’agevolazione | Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. | Attenzione: non tutti gli imprenditori o lavoratori autonomi sono autorizzati alla richiesta del credito d’imposta, rientrano le sole attività precisamente individuate nell’elenco allegato al Provvedimento, ad esempio gli alberghi, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, stabilimenti balneari ed altri, individuati esattamente attraverso il codice ATECO corrispondente. |
Misura del credito d’imposta | E’ riconosciuto ai contribuenti un credito d’imposta in base alle spese sostenute nel 2020; tetto massimo di spese agevolabili euro 80.000. Attenzione: il credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi potrebbe non essere il 60%! Per sapere quanto sarà occorre attendere un prossimo provvedimento, da emanare entro l’11 settembre 2020, che determinerà la percentuale applicabile. | Nella misuradel 60% delle spese sostenute nel 2020 enecessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche, nel limite massimo di spese ammissibili di € 80.000 (al netto IVA). Inaltri termini, l’ammontare del credito d’imposta non può eccedere il limite di € 48.000. |
Utilizzo del credito d’imposta | Compensazione del credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. | Compensazione del proprio credito dal giorno lavorativo successivo alla presentazione della Comunicazione all’Agenzia e comunque non prima dell’1/01/2021 e non oltre il 31/12/2021. |
Cessione del credito d’imposta | Il credito maturato potrà anche essere ceduto a terzi. A partire dall’1/10/2020 e fino al 31/12/2021 chi ha diritto al credito d’imposta può optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti (esempio: fornitori o clienti disposti ad acquisire il credito oppurebanche o altri intermediari finanziari). L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate attraverso sito internet (le modalità verranno rese note).Chi acquisisce il credito, deve comunicare con le stesse modalità, la sua accettazione. Chi acquisisce il credito può a sua volta rivenderlo ad altri e comunque occorre utilizzarlo entro il 31/12/2021 perché altrimenti dopo sarà perso, non utilizzabile e nemmeno rimborsabile. | Il credito maturato potrà anche essere ceduto a terzi. A partire dall’1/10/2020 e fino al 31/12/2021 chi ha diritto al credito d’imposta può optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti (esempio: fornitori o clienti disposti ad acquisire il credito oppure banche o altri intermediari finanziari). L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate attraverso sito internet (le modalità verranno rese note). Chi acquisisce il credito, deve comunicare con le stesse modalità, la sua accettazione. Chi acquisisce il credito può a sua volta rivenderlo ad altri e comunque occorre utilizzarlo entro il 31/12/2021 perché altrimenti dopo sarà perso, non utilizzabile e nemmeno rimborsabile. |