Entro il prossimo 11 dicembre anche le associazioni riconosciute e le fondazioni saranno chiamate a comunicare il Titolare Effettivo al Registro delle Imprese (CCIAA) come previsto dal D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio. L’obbligo ricorre indipendentemente dalla modalità con la quale sia stato ottenuto il riconoscimento giuridico: iter prefettizio o regionale, oppure mediante il RUNTS (enti terzo settore) o il RAS (enti sportivi) e indipendentemente dal fatto che siano titolari o meno di partita iva.
Si ritiene, in via prudenziale, pur non facendo la normativa esplicito riferimento agli ETS, che rientrando questi, tra le persone giuridiche private, siano anch’essi soggetti a tale obbligo.
Il decreto antiriciclaggio ha stabilito che per le associazioni riconosciute e le fondazioni siano cumulativamente individuati come titolari effettivi:
- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di rappresentanza legale, direzione, amministrazione.
La comunicazione del titolare effettivo si presenta in modo telematico al registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.
Per effettuare la comunicazione è necessario essere in possesso di:
- Spid o carta d’identità elettronica;
- firma digitale;
- posta elettronica certificata (Pec) dell’ente.
È possibile inviare l’istanza personalmente, ma sarà necessario essere in possesso di un account “Telemaco”, che è il servizio di consultazione ed invio di pratiche e documenti presso il registro imprese.
È altresì possibile avvalersi di un intermediario abilitato (ad esempio Caf o commercialisti) titolare di un’utenza “Telemaco” che procede all’invio della pratica, la quale però deve comunque sempre essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato al deposito.
La comunicazione della titolarità effettiva non è soggetta ad imposta di bollo, ma è invece dovuto il diritto di segreteria – come stabilito dal DM 20 aprile 2023 – pari ad €30,00.
Le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo sono significative: in caso di omessa o tardiva comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se l’adempimento omesso avviene entro 30 giorni dal termine previsto.
Si sottolinea che non solo il rappresentante legale è passibile di sanzioni, ma anche i componenti del consiglio direttivo o di amministrazione.