Erogazioni liberali: comunicazione entro il 16 marzo

Erogazioni liberali: comunicazione entro il 16 marzo

Il D. L. 124/2019 art 16-bis, comma 4, stabilisce che tutti gli enti che nel 2022 hanno ricevuto entrate derivanti da erogazioni liberali tracciabili in denaro, deducibili o detraibili superiori a 220.000 euro ed eseguite da persone fisiche di cui si conosce il codice fiscale, sono obbligati a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 16 marzo.

Tra tali enti rientrano:

  • le Onlus (comprese le Onlus “di diritto”, quindi le organizzazioni di volontariato, le Ong e le cooperative sociali);
  • le associazioni di promozione sociale;
  • le fondazioni associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004;
  • le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per tutti gli altri enti la comunicazione rimane facoltativa.

L’obbligo sarà esteso a tutti gli enti del Terzo settore (non solo a quelli menzionati precedentemente) con ricavi, rendite e proventi o entrate superiori a 220.000 euro a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La comunicazione è finalizzata a permettere allo Stato l’elaborazione sempre più completa delle dichiarazioni dei redditi precompilate e può avvenire attraverso intermediario abilitato o utilizzando i canali Entratel e Fisconline.

Per maggiori informazioni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le FAQ

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