Modalità di riparto e formazione degli elenchi
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020 è stato emanato il nuovo provvedimento attuativo del 5×1000 al fine di recepire le novità intervenute nel corso degli anni in tema di disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille, degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti.
Il nuovo DPCM stabilisce che, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, il contribuente può scegliere di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF, ai seguenti enti:
- Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- associazioni sportive dilettantistiche.
Il DPCM prevede, inoltre, le modalità di accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del cinque per mille (art. 2 del DPCM 23):
“Ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del cinque per mille gli enti individuati all’art. 1, commi 1 e 2, si rivolgono alle amministrazioni competenti.
In particolare al:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore competente, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, gli enti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a);
- Ministero dell’università e della ricerca, gli enti di cui all’art. 1, comma 1,lettera b);
- Ministero della salute, gli enti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c);
- Comitato olimpico nazionale italiano, gli enti di cui all’art. 1, comma 1, lettera e);
- Agenzia delle entrate, gli enti di cui all’art. 1, comma 2, destinatari del contributo fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore”.
L’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all’imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo d’imposta corrispondente, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.
Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo rispetto a quello dell’impegno, gli enti dovranno comunicare all’amministrazione erogatrice, quindi all’Agenzia delle Entrate o ai ministeri sopra elencati, i dati necessari al fine della ricezione del pagamento del contributo.
Entro il 30 settembre 2020 gli enti dovranno, quindi, comunicare i propri dati all’amministrazione al fine di poter ottenere quanto a loro stanziato nel periodo d’imposta 2018.