Per effetto delle disposizioni dell’art. 62 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”) è prorogato al 30 giugno 2020 (rispetto alla naturale scadenza del 31 marzo) il termine entro il quale gli enti associativi non profit (ad eccezione di ODV e Onlus) dovranno presentare il modello EAS, al fine di comunicare le variazioni dei dati che si sono verificate nel corso del 2019.
L’art. 94 comma 4 del Codice del Terzo Settore esonera gli Enti del Terzo Settore dalla presentazione del modello. Tuttavia, fino a quando il Registro Unico del Terzo Settore non sarà operativo, permangono gli obblighi precedenti.
I soggetti obbligati all’invio telematico sono tutti quegli enti non profit che, non risultando iscritti ad alcun registro regionale o nazionale, abbiano apportato modifiche significative ai dati precedentemente comunicati all’Agenzia delle Entrate. Questo significa che il modello EAS non deve essere presentato ogni anno dall’ente associativo, ma solo nel momento della sua costituzione (entro 60 giorni) e quando vi siano state delle variazioni significative dei dati comunicati inizialmente o siano venuti meno i requisiti qualificanti dell’ente.
La presentazione del modello avviene esclusivamente per via telematica – tramite Fisconline o Entratel – oppure sempre online, servendosi dell’ausilio di intermediari abilitati a Entratel.